Termini e condizioni
IL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
PREMESSA: CONTENUTO DEL CONTRATTO DA PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (online o cartaceo), o nel programma di viaggio separato, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata dall'organizzatore all'agenzia venditrice, quale mandataria del viaggiatore. Al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico, il viaggiatore deve tenere presente che si considera letto e accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto turistico come ivi disciplinato, sia le avvertenze e le condizioni in esso contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici connessi e disciplinati dal Codice del Turismo (artt. 32-51 - novies) come modificato dal D.Lgs. 62/2018 che recepisce la Direttiva UE 2015/2302 e successive modifiche e dalle disposizioni del codice civile in materia di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere autorizzati all'esercizio della rispettiva attività in base alla normativa vigente, anche regionale o comunale, e operare secondo quanto ivi previsto. L'Organizzatore e il venditore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti dal contratto di assicurazione della responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle rispettive obbligazioni assunte con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione di pacchetti turistici sono assistiti da polizze assicurative o fideiussorie bancarie che, in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore, garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto comprenda il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionisti che agevolano i servizi turistici connessi, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori,
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto ovviamente Per:
a) "viaggiatore": chiunque intenda concludere un contratto, stipulare un contratto o essere autorizzato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o a un servizio turistico correlato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce in pacchetti turistici o in contratti di servizi turistici collegati, anche tramite un'altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in qualità di gestore, venditore, professionista che agevola i servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) "gestore": il professionista che combina pacchetti turistici e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o insieme ad un altro professionista, ovvero il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore ad un altro professionista ai sensi della lettera c), numero 2.4), dell'art. 33 del codice del turismo; c) "gestore": il professionista che si occupa di turismo. 33 del Codice del Turismo;
d) "venditore": Il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un gestore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'articolo 8, comma 1, lettera And), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) "supporto durevole": qualsiasi strumento che consenta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni a cui sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato allo scopo a cui sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione che sfugge al controllo della parte che la invoca e le cui conseguenze non possono essere evitate né adottando tutte le misure ragionevoli;
h) "difetto di conformità": una non conformità dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
L) "rientro": Il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato con le parti contraenti.
4. CONCETTO DI PACCHETTO TURISTICO E RELATIVO SERVIZIO TURISTICO
4.1. Per "pacchetto turistico" si intende la combinazione di almeno due diversi tipi di servizi turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o a corsi di lingua di lunga durata; 3. il noleggio di autovetture, di altri veicoli o di veicoli a motore e che richiede una patente di guida di categoria A; 4. qualsiasi altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non è un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come "servizio turistico supplementare". qualsiasi altro servizio turistico che non costituisca parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, né qualificabile come "servizio turistico supplementare") ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o in base alla sua selezione, prima che venga concluso un unico contratto per tutti i servizi;
2) tali servizi, conclusi anche autonomamente con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un punto vendita unico e selezionati prima che il viaggiatore accetti il pagamento;
2.2) offerto, venduto o fatturato a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti con il nome di "pacchetto" o nome simile;
2.4) combinati a seguito del perfezionamento di un contratto con il quale il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipologie diverse di servizi turistici, oppure acquistati tra professionisti distinti attraverso processi connessi di prenotazione per via telematica dove Il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con il quale è stato stipulato il primo contratto a uno o più professionisti e Il contratto con quest'ultimo o questi ultimi
I professionisti si concludono al più tardi 24 ore Dopo di che si conferma dalla prenotazione del primo servizio turistico;
4.2. Si intende perlomeno "servizio turistico collegato". due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini di uno stesso viaggio o di una stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti separati con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista facilita, in alternativa: 1) al momento di una singola visita o di un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e la distinzione del pagamento di ciascun servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l'acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e' completato entro le 24 ore dalla conferma di prenotazione del primo servizio turistico.
5. INFORMAZIONI PER IL VIAGGIATORE
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il relativo "modulo standard informativo" e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con le relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti incluse;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e di ritorno, la durata e l'ubicazione delle soste intermedie e le coincidenze; nel caso in cui l'ora esatta non sia ancora stabilita, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, comunicano al viaggiatore l'ora approssimativa di partenza e di ritorno; 3) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, se del caso, la categoria turistica della struttura ricettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196/2003.
dal regolamento del villaggio di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale concordato del pacchetto; 6) i servizi turistici forniti al viaggiatore come membro di un gruppo e, in questo caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in cui sono forniti i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono adatti a persone con mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tengano conto delle esigenze del viaggiatore;
b) il nome commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore, i loro recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail;
c) Il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, le tasse e gli altri costi aggiuntivi, compresi gli eventuali costi amministrativi e di gestione del caso, o, se questi non sono ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe ancora dover sostenere;
d) le modalità di pagamento, compreso l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di anticipo e il calendario per il pagamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore e tenuto a pagare o fornire;
e) Il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
f) le informazioni di carattere generale relative alle condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del Paese di destinazione;
g) le informazioni sulla facoltà del viaggiatore di recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se del caso, di spese di recesso standard richieste dall'organizzatore;
h) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, incluso il rientro, in caso di infortunio, malattia o morte;
i) Gli estremi dalla copertura alla protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contratto di assicurazione della responsabilità civile per il viaggiatore;
l) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, se non è nota al momento della prenotazione, corretta previsione art. 11 Reg. C'è il 2111\05 (art. 11, comma 2 Reg.). C'è 2111/05: "Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno come vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena sia stata accertata la loro identità e il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea".
5.2. Per i contratti di viaggio tutto compreso stipulati per telefono, l'organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal "modulo informativo standard" di cui all'allegato TO, parte II, del codice del turismo.
5.3. In considerazione del lungo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di utilizzo dei servizi, si precisa che gli orari e le rotte di volo indicati nell'accettazione dalla proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni in aumento purché soggette a successiva convalida; gli orari di volo definitivi saranno comunicati nei giorni precedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono soggetti, per definizione, a una programmazione sistematica degli orari.
5.4. Come previsto dall'art. 6.2 del Regolamento CE 2027/97, saranno fornite ai passeggeri che ne facciano richiesta informazioni sulle disposizioni in materia di responsabilità della comunità aerea vettoriale per danni da morte, ferite e lesioni personali, sugli obblighi di copertura assicurativa. 6.2 del Regolamento CE 2027/97, saranno fornite su richiesta dei passeggeri informazioni sulle disposizioni in materia di responsabilità della comunità aeronautica vettoriale per danni da morte, ferite e lesioni personali, sugli obblighi di copertura assicurativa, nonché informazioni sui tempi dei pagamenti anticipati alla persona fisica avente diritto al risarcimento.
6. PROPOSTA DI ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, in ogni caso, non appena possibile, l'organizzatore o Il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
6.2 Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea per quanto riguarda il contratto di pacchetto turistico stipulato alla presenza fisica e simultanea delle parti.
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, definiti all'art.45 c.1, lett. h), del d. lgs. 206/2005, una copia o conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su supporto cartaceo o, se il viaggiatore è d'accordo, su altro supporto durevole. 206/2005, una copia o una conferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su supporto cartaceo o, se il viaggiatore è d'accordo, su altro supporto durevole.
6.4. Il contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con la conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà la conferma, anche tramite sistema elettronico, al viaggiatore presso il venditore.
6.5 Il viaggiatore deve comunicare all'addetto alle vendite, prima della prenotazione, eventuali richieste specifiche che sì considerano oggetto del contratto solo se possibili, riportate per iscritto nel contratto e accettate dall'organizzatore.
6.6.I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, al fine di usufruire dei servizi regolarmente prenotati, insieme ad eventuali altri documenti (es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati sui suddetti documenti e sul contratto di viaggio e a comunicare immediatamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore è tenuto a comunicare all'organizzatore i dati dei partecipanti esattamente come riportati sui loro documenti di identità personali.
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistate e pagate vengono sui viaggiatori a destinazione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità al riguardo può essere attribuita all'organizzatore o al venditore, neppure nel caso in cui, a titolo di cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7. 1. Al momento della sottoscrizione del contratto, dovranno essere versati: a) la quota di iscrizione o di gestione pratica (vedi art. 8); b) l'acconto nella misura indicata dall'organizzatore o dal venditore. Il saldo dovrà essere versato senza indugio entro il termine stabilito dall'organizzatore nel proprio catalogo o nella conferma della prenotazione.
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, nonché la mancata rimessa all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà l'automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso Il venditore, ovvero presso Il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all'organizzatore direttamente dal viaggiatore o tramite il venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEI PREZZI
8.1 Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o sul sito web dell'organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente introdotti, o sul sito web dell'Operatore. Potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, solo in conseguenza a variazioni Di: - prezzo del trasporto dei passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti energetiche; - livello dei dazi e delle tasse sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, ivi comprese le tasse Di sbarco, Di atterraggio o Di imbarco nei porti e negli aeroporti; - taxi Di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento del prezzo è possibile solo con una notifica preventiva su supporto durevole da parte dell'organizzatore al viaggiatore insieme alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo supera l'8% del prezzo totale del pacchetto, si applica il punto 9.2. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha il diritto di detrarre dal rimborso dovuto al viaggiatore i costi amministrativi e di gestione delle procedure effettive, di cui è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o di gestione della pratica; b) quota di partecipazione: espressa nel catalogo o nel preventivo del pacchetto turistico fornito dal venditore al viaggiatore; c) eventuali costi di polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo di eventuali visti e tasse di ingresso e uscita dai Paesi di destinazione della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
9. MODIFICA, RITIRO DELL'ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore può modificare unilateralmente le condizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l'organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non turistici in grado di soddisfare specifiche richieste accettate in precedenza ed espressamente riportate nel contratto o propone di aumentare il prezzo del pacchetto in misura superiore all'8% il viaggiatore, entro un congruo termine indicato dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può accettare la modifica proposta o recedere dal contratto senza pagare le spese di recesso. In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. L'avviso di modifica informa il viaggiatore delle modifiche proposte, della loro incidenza sul prezzo del pacchetto, del termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a comunicare all'organizzatore la propria decisione e delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il termine suddetto, nonché dell'eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo.
9.3. In caso di modifica del contratto di pacchetto turistico o di sostituzione del pacchetto con un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a una riduzione adeguata del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma da parte del viaggiatore che non accetti un pacchetto turistico sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni dell'art. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 del Codice del Turismo. 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice del turismo.
9.5. L'organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore un rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non e tenuto a depositare un risarcimento aggiuntivo:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto sia inferiore al minimo previsto dal contratto e l'organizzatore comunichi il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine previsto dal contratto e comunque non oltre 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi di durata superiore a 6 giorni, 7 giorni prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi di durata compresa tra 2 e 6 giorni, 48 ore prima dell'inizio del pacchetto in caso di viaggi di durata inferiore a 2 giorni; b) l'organizzatore non sia in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunichi il recesso dallo stesso al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto.
10. RITIRO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualsiasi momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se del caso, di spese di recesso standard (penali di annullamento) previste dall'organizzatore, che dipendono dalla destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede dalla data di partenza. In assenza di specificazione di costi di recesso standard, l'importo delle spese di recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito del risparmio di costo e degli introiti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
10.2. Il viaggiatore può stipulare polizze assicurative a copertura delle suddette spese di recesso unilaterali da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, incluso il rientro, in caso di infortunio, malattia o morte. In base al pacchetto turistico prescelto, l'organizzatore informa il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tale assicurazione.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute nei casi previsti dal precedente articolo 9 punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano un impatto sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri a destinazione, il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza pagare le spese di recesso, e di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un risarcimento supplementare.
10.4. Nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali (come definiti dall'art. 45 c.1 lett. h) codice del consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro il termine di cinque giorni dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successive, senza penali e senza dover fornire alcuna motivazione. Nel caso di offerte con tariffe sensibilmente inferiori rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l'organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l'esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Qualora per circostanze non imputabili all'organizzatore risulti impossibile fornire, in corso di esecuzione del contratto, una parte sostanziale, Per valore o qualità, dalla combinazione dei servizi turistici concordati nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore propone, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, adeguate soluzioni alternative di qualità, ove possibile equivalente o superiore, a quelle specificate nel contratto, in modo che l'esecuzione del pacchetto possa proseguire, anche nell'eventualità che il rientro del viaggiatore al luogo di partenza non avvenga come concordato. Se le soluzioni alternative proposte danno luogo a un pacchetto di qualità inferiore a quella indicata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore riconosce al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può rifiutare le soluzioni alternative proposte solo se non sono paragonabili a quanto concordato nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione di prezzo concessa è inadeguata. 11.3. Qualora sia impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore rifiuti le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5 11.4. Qualora, per cause di forza maggiore non imputabili all'organizzatore, non sia possibile assicurare il rientro del viaggiatore come concordato nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i punti 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può fare supplenza a se stesso, all'altra persona Sempre Quello:
a) l'organizzatore né sia informato entro e non oltre sette giorni Prima dell'inizio del pacchetto; b) la persona che intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi a passaporto, visti, certificati sanitari; c) gli stessi servizi o altri servizi sostitutivi possano essere forniti a seguito della sostituzione; d) vengano versate all'organizzatore tutte le spese amministrative e di gestione pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima del trasferimento, provvedendo, su richiesta del cedente, alla privacy relativa ai diritti, alle tasse o ad altri costi aggiuntivi derivanti dalla cessione. I costi di trasferimento potrebbero includere, ad esempio, l'acquisto di nuovi biglietti di trasporto alla tariffa disponibile e in vigore al momento della richiesta di cessione; si precisa che i costi della biglietteria sono soggetti a continue variazioni e fluttuazioni di prezzo e dipendono dalla classe di prenotazione, dalla disponibilità di posti volo, dal tipo di tariffa, dalla classe del volo, dalla data di emissione e dalla data del volo.
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono congiuntamente responsabili del pagamento del saldo del prezzo e di eventuali dazi, tasse e altri costi aggiuntivi.
incluse le possibili spese amministrative e di gestione delle pratiche, derivanti da tale incarico.
12.3. In applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo con il consenso del vettore. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo con il consenso del vettore.
12.4 Qualora il viaggiatore richieda la modifica di un elemento e/o servizio turistico di una pratica già confermata e sempre che la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne sia possibile l'attuazione, dovrà corrispondere all'organizzatore le spese amministrative e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa (nel caso in cui sia necessario riemettere i biglietti aerei, il trasferimento comporterà l'applicazione della tariffa disponibile a quella data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani vengono fornite informazioni generali - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative alle condizioni in materia di passaporti e visti, inclusi i tempi indicativi per l'ottenimento del visto e le formalità sanitarie del Paese di destinazione.
13.2. Per le norme relative all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia di Stato. Si ricorda comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta d'identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali e necessaria l'Autorizzazione rilasciata dall'Autorità Giudiziaria, devono seguire i requisiti indicati sul sito della Polizia di Stato http:// www.poliziadistato.it/article/191/.
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuali viste di ingresso e potranno reperire le informazioni necessarie e aggiornate attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso l'autorità competente (per i cittadini italiani le Questure locali o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che i propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell'inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere attribuita al venditore o all'organizzatore.
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza, dovranno assicurarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari eventualmente richiesti.
13.6. Ai fini della valutazione della situazione di sicurezza socio-politica, sanitaria e di ogni altra informazione utile relativa ai Paesi e ai luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze e, quindi, della fruibilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e di ogni impatto sostanziale sull'esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l'onere di assumere informazioni ufficiali di carattere generale dal Ministero degli Affari Esteri, e di diffonderle attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei cataloghi degli organizzatori - online o cartacei - in quanto contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a modifiche da parte delle autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate devono quindi essere assunte dai viaggiatori, visionando tutte le informazioni sul sito del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it (schede "Paesi", "salute in viaggio" e "Avvertenze"). Il viaggiatore è tenuto di base al principio dalla diligenza del Buon padre di famiglia a verificare la correttezza dei propri documenti personali e di quelli di eventuali minori, nonché a procurarsi i documenti validi per l'espatrio secondo le norme del proprio Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve espletare le relative formalità anche considerando che il venditore o l'organizzatore non sono tenuti ad ottenere visti o documenti.
13.7. Laddove alla data Di prenotazione ci destinazione prescelta risulti, come da canali informativi istituzionali, località oggetto di "sconsiglio o "avvertimento" per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso, non potrà invocare, ai fini dell'esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo Per Il recesso operato, Il venire meno della causa contrattuale connessa alle condizioni Di sicurezza del Villaggio.
13.8. I viaggiatori dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle specifiche in vigore nei Paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero risalire anche a causa dell'inadempimento delle obbligazioni sopra indicate, comprese le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore può esigere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza prestatagli, nella misura in cui il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti dalle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di regresso nei confronti dei soggetti che hanno causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui derivi il risarcimento, la riduzione del prezzo, indennizzo o di altre obbligazioni in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza e alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l'esercizio del diritto di surroga nei confronti dei terzi responsabili del danno e sia responsabile nei confronti dell'organizzatore del danno causato del diritto di surroga.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all'organizzatore, anche tramite l'agente di vendita, gli eventuali difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione del pacchetto, come indicato al successivo art. 15.
14. CLASSIFICAZIONE HOTEL
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo solo in base ad espresse e formali indicazioni dell'autorità competente del Villaggio in cui viene erogato il servizio. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri dell'Unione Europea cui il servizio si riferisce, o nel caso di strutture commercializzate come "Villaggio Turistico", l'organizzatore si riserva di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva nel catalogo o nell'opuscolo, tale da consentire una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER L'ESECUZIONE NON ACCURATA DEL PACCHETTO.
15.1 Ai sensi dell'art. 42 del Codice del Turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, da terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell'art. 1228 del codice civile. 1228 del codice civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità riscontrati durante l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.
15.3. Se uno dei servizi turistici non è stato eseguito secondo quanto concordato nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, salvo che ciò risulti impossibile o risulti eccessivamente oneroso, tenuto conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un termine ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con il reclamo presentato tempestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può rimediare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di rimediare al difetto di conformità o se è necessario rimediare al difetto di conformità, il viaggiatore non deve specificare immediatamente un termine.
15.5. Qualora un difetto di conformità, ai sensi dell'articolo 1455 c.c., costituisca un notevole inadempimento importante dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l'organizzatore non vi abbia posto rimedio entro un termine ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore potrà, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 16 la riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento del danno. In caso di risoluzione del contratto, fermo restando il trasporto dei passeggeri, l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con mezzo di trasporto equivalente senza ritardo ingiustificato e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.
15.6. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rientro del viaggiatore, l'organizzatore richiede i costi dell'alloggio necessario, se possibile di categoria equivalente a quella prevista dal contratto.
contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per il viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla legislazione dell'Unione Europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile al relativo mezzo di trasporto.
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente paragrafo 15.6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente documento. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, nonché agli accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone che necessitano di assistenza medica specifica, a condizione che l'organizzatore abbia ricevuto dall'organizzatore comunicazione delle esigenze dettagliate almeno 48 ore prima dell'inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo in cui si manifesta il difetto di conformità, a meno che l'organizzatore non dimostri che tale difetto è imputabile al viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diritto a ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualsiasi danno che possa aver subito a causa di un difetto di conformità.
16.3 Il viaggiatore non ha diritto al risarcimento del danno se l'organizzatore dimostra che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile o è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.
16. 4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'UE, relative all'entità del compenso o alle condizioni alle quali esso è dovuto da un fornitore che fornisce un servizio turistico compreso in un pacchetto.
16.5. Il contratto di pacchetto turistico può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto.
16.6. L'indennizzo o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del Codice del Turismo e l'indennizzo o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e convenzioni internazionali applicabili devono essere dedotti l'uno dall'altro.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1 L'organizzatore presta adeguata assistenza senza indugio al viaggiatore che si trovi in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le opportune informazioni in merito ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell'effettuazione di comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
17.2 Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all'esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, inoltra prontamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ" DELL'ADDETTO ALLE VENDITE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile in via esclusiva dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o supervisori quando agiscono nell'esercizio dalle loro funzioni o da terzi di cui l'Opera Sì avvale, dovendo adempiere alle obbligazioni assunte per essere valutati con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale.
19. L'ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Non espressamente incluso nel prezzo, e possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore apposite polizze assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute salvo le specifiche eccezioni previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché di quelle derivanti da infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e di perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti sui contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazione contraenti, alle condizioni e con le modalità previste dalle polizze stesse, prestando attenzione, in particolare, ai tempi per l'apertura del sinistro, alle franchigie, alle limitazioni e alle esclusioni. Il contratto di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia di assicurazione ha forza di legge tra le parti ed esplica i suoi effetti tra il viaggiatore e la Compagnia di assicurazione ai sensi dell'art. 1905 c.c.
Il viaggiatore, al momento della prenotazione, deve comunicare al venditore eventuali esigenze o problemi specifici per i quali si rende necessaria e/o opportuna l'emissione di polizze diverse da quelle proposte o incluse nel prezzo del pacchetto.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI ALLA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni relative alle eventuali procedure di trattamento dei dati esistenti, ai reclami e ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all'organismo ADR da cui il professionista e' disciplinato e alla piattaforma di risoluzione dalle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE PER IL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti.
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetti turistici sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e per i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto secondo le modalità di cui agli articoli 40 e 42 del Codice del Turismo.
21.3 Le stesse garanzie che vengono prestate ai professionisti che facilitano i servizi turistici connessi per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico connesso non viene effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.
22. SERVIZI TURISTICI INDIVIDUALI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di alloggio, o di qualsiasi altro servizio turistico separato, non sono configurabili come fattispecie contrattuale di organizzazione di viaggio o pacchetto turistico, non godono delle tutele previste dal codice del turismo e si applicano le condizioni contrattuali del singolo fornitore. La responsabilità per il corretto adempimento del contratto è del fornitore del servizio. Nel caso di prenotazione di servizi turistici collegati, il viaggiatore ha accesso a una tutela finalizzata al rimborso dei pagamenti ricevuti per servizi non prestati a causa dell'insolvenza del professionista che ha incassato le somme versate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza del relativo fornitore di servizi.
23. ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal Viaggiatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto. Pertanto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita né all'organizzatore né all'intermediario dei servizi anche nel caso in cui, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali si occupino della prenotazione di tali escursioni
INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. (C'è) n. 2027/97
Risarcimento per morte o lesioni: Non esiste un limite finanziario di responsabilità per il passeggero ferito o deceduto. Per danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a circa 121.000 euro) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non è imputabile - Anticipi di pagamento: in caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare, entro 15 giorni dall'identificazione dell'avente diritto al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte alle immediate necessità economiche. In caso di decesso, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalenti a circa 19.400 euro) - Ritardi nel trasporto dei passeggeri: In caso di ritardo, il vettore è responsabile del danno a meno che non abbia adottato tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile adottare tali misure. La responsabilità per i danni è limitata a 4.150 DSP (equivalenti a circa 5000 euro) - Ritardi nel trasporto dei bagagli: In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile del danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.
La responsabilità per i danni è limitata a 1.000 DSP (equivalenti a circa 1200 euro) - Distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio: Il vettore aereo è responsabile in caso di distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio fino a 1.000 DSP (equivalenti a circa 1200 euro). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche in proprio e il suo comportamento è esente da colpa, salvo per colpa inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno è ad esso imputabile - Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio: Il passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento - Reclami relativi al bagaglio: In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve presentare un reclamo scritto al vettore il prima possibile. In caso di danneggiamento del bagaglio registrato, il passeggero deve presentare un reclamo scritto entro 7 giorni, e in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero - Responsabilità del vettore contrattuale e del vettore effettivo: Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare un reclamo o una denuncia a entrambi. Se il nome o il codice di un vettore aereo compare sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente - Termini per l'azione di risarcimento: I rimedi legali devono essere aditi entro due anni dalla data di arrivo o dalla data in cui il volo sarebbe dovuto arrivare.
Comunicazione obbligatoria ex art. 17 L. 38/2006 "La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile anche se commessi all'estero". 17 L. 38/2006 "La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero".